Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 dicembre 2020 e saranno efficaci fino al 15 gennaio 2021 in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, e introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica.
Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 (ore 7.00 del 1° gennaio 2021), gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra Regioni o provincia autonoma.
Zona Gialla
Le Attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire fino alle ore 21.00;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es.sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all’aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
- Apertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00
- Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi
- Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati
- Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Zona Arancione
Le Attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire fino alle ore 21.00;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all’aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti
- È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commercialil’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Zona Rossa
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Tutte le attività del commercio al dettaglio sono sospese fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, fino alle ore 21.00, e dei servizi alla persona individuati nell’Allegato 24;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all’aperto per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto
di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti
- È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).